ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùOpinioni

Verso il premierato. Il ddl Meloni-Casellati migliora, ma servono altre correzioni

La commissione affari costituzionali del Senato ha terminato il suo compito e ora il ddl sul premierato arriva all’aula di Palazzo Madama

di Paolo Becchi e Giuseppe Palma

Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica

6' di lettura

La commissione affari costituzionali del Senato ha terminato il suo compito e ora il ddl sul premierato arriva all’aula di Palazzo Madama. Il testo licenziato dalla commissione ha modificato, non di poco, l’iniziale ddl di revisione costituzionale che porta la firma di Meloni e Casellati. Il testo che l’aula del Senato adotterà - con o senza modifiche - passerà poi alla Camera dei deputati (prima in commissione e successivamente all’aula), che in prima deliberazione può sempre emendare il testo. Una volta che il ddl sarà approvato da entrambe le camere nel medesimo testo in prima deliberazione, non prima di tre mesi passerà alla fase della seconda deliberazione, dove Camera e Senato potranno solo respingerlo o approvarlo. In quest’ultimo caso serve almeno la maggioranza dei componenti in entrambi i rami del Parlamento.

Vediamo cosa prevede il testo su cui dovrà lavorare ora l’aula di Palazzo Madama.

Loading...

Elezione diretta

La novità più rilevante rispetto all’attuale assetto istituzionale è l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, che durerà in carica per cinque anni e potrà essere eletto per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Rispetto al testo iniziale del ddl Casellati la commissione ha introdotto in sostanza il limite dei due mandati consecutivi. Correttivo opportuno. L’incarico di formare il governo resta nelle mani del Presidente della Repubblica, che tuttavia – come è giusto che sia – deve conferirlo al Presidente del Consiglio risultato eletto.

Sistema di elezione

La riforma prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto contestualmente alle due Camere attraverso un sistema elettorale di tipo maggioritario; infatti, il testo prevede un premio di maggioranza su base nazionale per entrambe le camere (che garantisca la formazione di una maggioranza in entrambi i rami del Parlamento), pur nel rispetto dei principi di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche. Anche qui, rispetto al testo iniziale, c’è stata una modifica positiva, cioè è stata eliminata la costituzionalizzazione della percentuale fissa del premio, che il ddl iniziale individuava nel 55 per cento. Con le modifiche apportate, la determinazione del premio sarà di competenza del Parlamento.

Fiducia

Il Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo dovrà ugualmente presentarsi alle camere entro dieci giorni dall’incarico per ottenere la fiducia iniziale. Nel caso in cui il Parlamento non accordasse la fiducia al governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica deve rinnovare l’incarico di formare l’esecutivo al medesimo Presidente eletto. Qualora anche in quest’ultimo caso il governo non ottenesse la fiducia del Parlamento, il Presidente della Repubblica deve procedere allo scioglimento delle Camere. Su questo meccanismo il ddl iniziale non ha subìto modifiche. Sul punto, riteniamo che il voto di fiducia iniziale da parte delle camere ad un Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo sia un controsenso. Non a caso, come accade già da circa trent’anni per le elezioni amministrative e regionali, i Sindaci e i Presidenti di Regione – anch’essi eletti direttamente dal corpo elettorale - non necessitano della fiducia iniziale da parte di consigli comunali e regionali. Nelle esperienze internazionali, un caso su tutti va a nostro avviso preso in considerazione, ed è quello del Primo Ministro inglese. Nonostante non sia eletto direttamente dal popolo (nella sostanza è il leader del partito che ottiene più seggi), il Primo Ministro britannico non necessita del voto di fiducia iniziale da parte della Camera dei Comuni.

Scioglimento delle camere

A parte l’obbligo per il Capo dello Stato, come si è visto nel caso che precede, di procedere allo scioglimento di entrambe le camere qualora il Presidente del Consiglio eletto non ottenga la fiducia iniziale del Parlamento, il Presidente della Repubblica è obbligato a sciogliere le camere in altri due casi: quando glielo chiede il Presidente del Consiglio eletto dimissionario, entro sette giorni dalle dimissioni, e quando le camere revocano la fiducia al governo presieduto dal Presidente del Consiglio eletto. La commissione ha modificato il ddl iniziale attribuendo nella sostanza il potere di scioglimento delle Camere nelle mani del Presidente del Consiglio eletto. Il potere formale di scioglimento resta del Capo dello Stato, ma di fatto la decisione spetta alle camere stesse e al Presidente del Consiglio eletto. Una modifica condivisibile. Non era accettabile, dal punto di vista tecnico, che il Quirinale potesse conservare un potere sostanziale di scioglimento delle camere se il Presidente del Consiglio è eletto direttamente dal popolo e la maggioranza parlamentare è a lui collegata col sistema di elezione diretta. In sostanza è stato introdotto un meccanismo molto simile a quello inglese, dove il Primo Ministro chiede lo scioglimento della Camera dei Comuni e il Re vi procede.

Un nuovo Presidente del Consiglio

Qualora il Presidente del Consiglio eletto decida di non chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle camere entro sette giorni dalle sue dimissioni, ovvero in caso di suo impedimento permanente o decadenza, il Presidente della Repubblica potrà conferire l’incarico di formare il governo - per una sola volta nel corso della legislatura – allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri dimissionario oppure ad un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio dei ministri. Un netto miglioramento rispetto alla formulazione originaria del ddl Casellati. L’eventualità che il Presidente del Consiglio eletto sia sostituito da un altro Presidente del Consiglio, è soggetta ad una condizione valutativa dello stesso Presidente del Consiglio eletto, che giudicherà l’opportunità o meno di lasciare Palazzo Chigi ad altro parlamentare della sua stessa maggioranza. Nel caso in cui quest’ultimo non ottenesse la fiducia iniziale delle camere ovvero si dimettesse, il Presidente della Repubblica deve sciogliere le camere. Le modifiche al ddl hanno di fatto attribuito una ragionevole responsabilità politica al Presidente del Consiglio eletto e alla sua maggioranza parlamentare, subordinando il passaggio di cui sopra ad una previa e necessaria valutazione politica. In altre parole, la maggioranza andrà avanti solo se vi saranno le condizioni politiche per farlo. In caso contrario, si andrà alle urne.

Poteri del Capo dello Stato

Le opposizioni criticano la riforma perché sarebbero state limitate le prerogative del Presidente della Repubblica. I poteri del Quirinale sono stati ridimensionati solo in merito allo scioglimento delle camere e al conferimento dell’incarico di formare il governo, limitazioni sacrosante se si considera che il Presidente del Consiglio sarà eletto direttamente dal popolo. Il Capo dello Stato mantiene il potere di nominare i Ministri (e si aggiunge anche il potere di revoca), su proposta del Presidente del Consiglio eletto, esattamente come avviene dal 1948 ad oggi. Per noi, semmai proprio questo è un non senso. Per quale motivo un Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo non potrà liberamente nominare e revocare i Ministri che vuole, dovendo necessariamente condividere ogni scelta – anche politica - con un Capo dello Stato che non gode della sua medesima legittimazione? La riforma introduce invece una novità in materia di controfirma degli atti del Presidente della Repubblica. Da settantasei anni a questa parte nessun atto del Capo dello Stato ha valore se non controfirmato dal Presidente del Consiglio o dal Ministro competente, che se ne assumono la responsabilità. La commissione ha modificato il ddl iniziale facendo proprio un emendamento di Marcello Pera, sottraendo alla controfirma del governo i seguenti atti presidenziali: la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere. Un bilanciamento tra poteri che, alla luce del ridimensionamento delle prerogative del Capo dello Stato sullo scioglimento delle camere, fa da contrappeso ai maggiori poteri del Presidente del Consiglio eletto. Una correzione positiva. Inoltre,in modifica alla formulazione iniziale, il ddl cambia parzialmente il sistema di elezione del Presidente della Repubblica prevedendo che la maggioranza assoluta sia sufficiente dal settimo scrutinio e non più dal quarto. Una novità che mira a incoraggiare le forze politiche a convergere su un nome il più condiviso possibile.

Suggerimenti

Rispetto alla sua formulazione iniziale il ddl Meloni-Casellati è migliorato. Come si è visto, però, restano due nodi di non poco conto che il Parlamento deve correggere: 1) la nomina e la revoca dei Ministri, atti che a nostro avviso devono essere di prerogativa esclusiva del Presidente del Consiglio eletto; 2) la fiducia iniziale da parte del Parlamento al Presidente del Consiglio eletto: se eletto direttamente dal popolo, di quale ulteriore fiducia iniziale ha bisogno? Resta infine il rebus della legge elettorale. Le soluzioni sono due: un proporzionale con premio di maggioranza oppure un sistema retto in gran parte da collegi uninominali a turno unico, con correttivi idonei a garantire non solo la formazione di una maggioranza parlamentare, ma anche rappresentatività e minoranze. Insomma, sarebbe sufficiente riesumare il Mattarellum e adattarlo alle nuove necessità.

Riproduzione riservata ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti