ServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùl’impatto su borsa italiana controllata lse

Golden Power e Brexit: nessun allarme secondo uno studio Consob

di Antonella Olivieri

2' di lettura

Nessun allarme Brexit per Borsa italiana, intesa come azienda che gestisce un mercato. Nonostante la disciplina del golden power – i poteri speciali esercitabili dal Governo su asset strategici a difesa degli interessi nazionali – sia applicabile anche alle «infrastrutture finanziarie», «non sembra suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli» sull'operatività delle società mercato - come la Borsa o le altre strutture di post-trading – l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea che, per quanto riguarda Piazza Affari, avrebbe l'effetto di rendere “extracomunitaria” la proprietà di Borsa Spa. che fa capo al gruppo London Stock exchange, cioè alla Borsa di Londra.

È questa la conclusione alla quale arriva un Quaderno giuridico della Consob – pubblicato oggi - dopo aver esaminato il tema. Questo perché – sostengono gli autori (Alvaro, Lamandini, Police, Tarola), «il quadro normativo e di vigilanza consente/richiede già alle autorità competenti di sorvegliare e, ove necessario, intervenire laddove le società che gestiscono le infrastrutture di mercato risentano di cambiamenti significativi riguardanti sia l'azionariato che le persone che comunque abbiano un'influenza significativa sulla società, sia l'organo di gestione, sia la struttura interna dell'impresa, sia, infine, la stessa capacità di resilienza dell'infrastruttura».

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«La Consob – sostengono gli autori dell'analisi - ha costantemente monitorato la governance e le disposizioni organizzative poste in essere al fine di impedire che in futuro si potessero concretizzare situazioni lesive per la protezione degli investitori e per i mercati ordinati». Ciononostante il golden power è una tutela in più che, secondo la tesi esposta nel Quaderno giuridico, dovrebbe essere limitata alle strutture finanziarie veramente “essenziali”, cioè non replicabili o replicabili con difficoltà, o che presentino un grado di interconnessione tale che eventuali loro fallimenti possano con ragionevole probabilità creare gravi problemi di stabilità finanziaria per l'Italia.

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