Energia

Antitrust: istruttoria su Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola per il cambio dei contratti luce e gas

di Fausta Chiesa

Antitrust: istruttoria su Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola per il cambio dei contratti luce e gas

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato quattro procedimenti istruttori — e altrettanti sub-procedimenti cautelari — nei confronti delle società Iren, Iberdrola, E.on e Dolomiti, fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero, per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura. Sotto la lente dell’Autorità sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, in contrasto il decreto Aiuti bis approvato a inizio agosto dal governo Draghi, che dal 21 settembre 2022 è legge. La norma in questione sospende, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia le clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura e anche le comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso. La settimana scorsa, dopo le denunce di associazioni dei consumatori come Consumerismo No Profit, Antitrust e Arera avevano inviato una comunicazione per chiarire a imprese e utenti che cosa prevede esattamente la normativa.

Iren: «Operato conforme alle norme vigenti»

Iren in una nota si è dichiarata «da subito a completa disposizione dell’Autorità per dimostrare come l’operato dell’azienda sia stato conforme alle norme vigenti ma soprattutto a tutela dei propri clienti in questo difficile periodo di forte aumento dei costi energetici. A tal riguardo, Iren ricorda di essersi immediatamente adeguata alle normative inserite nel Decreto Aiuti Bis, che contemplava la cessazione delle modifiche unilaterali di contratto, e ha inoltre proposto un adeguamento del prezzo ai soli clienti in scadenza delle condizioni contrattuali, lasciando il termine usuale di 90 giorni di tempo per accettare o meno le modifiche».
Il gruppo guidato da Gianni Vittorio Armani confida di poter fornire all’Autorità tutti gli elementi necessari per la definizione del quadro di insieme funzionale ad un più completo e approfondito esame.

La risoluzione del contratto

In particolare a Iberdrola e ad E.on viene contestata - spiega l’Antitrust - «la comunicazione con cui le società hanno rappresentato agli utenti la risoluzione del contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, in alternativa all’accettazione di un nuovo contratto a condizioni economiche significativamente peggiori». A Dolomiti, invece, viene contestata «l’asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell’entrata in vigore del Decreto Aiuti bis (10 agosto 2022), mentre la norma fa salve solo le modifiche unilaterali ”perfezionate” ovvero effettivamente applicate prima della stessa data». A Iren, infine, viene contestata «la comunicazione relativa alla asserita scadenza di tutte le offerte a prezzo fisso con la contestuale prospettazione delle nuove e peggiorative condizioni economiche di offerta, in alternativa alla facoltà del cliente di recedere dalla fornitura».

L’ingannevolezza delle comunicazioni

A Iberdrola e Dolomiti viene anche contestata «l’ingannevolezza delle comunicazioni che evidenzierebbero l’impossibilità di fornire energia elettrica al prezzo contrattualmente stabilito a causa dell’aumento del prezzo del gas naturale, in espressa e grave contraddizione con le affermazioni diffuse nei messaggi promozionali, secondo le quali l’energia elettrica venduta proverrebbe esclusivamente da fonti rinnovabili». Dopo aver sentito le imprese e consentito loro, entro breve termine, l’esercizio del diritto di difesa, l’Autorità concluderà i sub-procedimenti valutando se ricorreranno i presupposti per adottare eventuali provvedimenti cautelari.

Dolomiti: «Operato in buona fede»

Dolomiti Energia ha commentato così: «La società è impegnata nei necessari approfondimenti, anche con il supporto dei propri consulenti legali, per valutare quanto rilevato dall’Autorità e collaborare fornendo alla stessa tempestivamente tutti i riscontri necessari». Inoltre, ha precisato di aver «avviato l’attività oggetto della contestazione ben prima che la nuova norma stabilisse le attuali disposizioni». «Oggi a distanza di mesi e alla luce delle interpretazioni emerse con la pubblicazione del comunicato stampa congiunto di Agcm e Arera e l’odierna iniziativa comunicata da Agcm - si legge nella nota - la società metterà in campo tutte le azioni opportune per poter dimostrare di aver operato in buona fede e per valutare le eventuali azioni di adeguamento future».

Richiesta di informazioni a 25 società

Alle altre 25 società fornitrici di energia elettrica e gas naturale (A2A Energia, Acea Energia, Agsm Energia, Alleanza Luce & Gas, Alperia, Amgas, Argos, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi) l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni per acquisire copia di eventuali comunicazioni contra legem mandate ai consumatori, a partire dal 1 maggio 2022, relative alle modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura o anche alla rinegoziazione/sostituzione/aggiornamento applicate dopo il 10 agosto 2022. In tal modo si intende verificare se siano state attuate similari condotte non rispettose dei diritti dei consumatori.

L’Unione nazionale consumatori: accolto il nostro ricorso

«Bene, ottima notizia, è stato accolto il nostro esposto», ha commentato Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Nazionale Consumatori. «È stata accolta in pieno la nostra tesi, che abbiamo sostenuto fin dall’inizio, ossia che tutte le comunicazioni mandate ai consumatori, a partire dal 1° maggio 2022 sono inefficaci e la variazione contrattuale con il conseguente rincaro illegittimo, in violazione dell’art. 3 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, ora convertito dalla Legge n. 142 del 21-09-2022. Il Codice di condotta commerciale deliberato da Arera prevede, infatti, all’art. 13 che il preavviso non può essere inferiore a 3 mesi e che il termine scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del cliente stesso. Quindi, dato che la legge è entrata in vigore al 10 agosto, ogni preavviso successivo al 1° maggio non si è più perfezionato e, quindi, non è più valido».

Iscriviti alla newsletter "Whatever it Takes" di Federico Fubini. Dati, fatti e opinioni forti: le sfide della settimana per l’economia e i mercati in un mondo instabile. Ogni lunedì nella tua casella di posta.

E non dimenticare le newsletter L'Economia Opinioni"
e "L'Economia Ore 18"
.

ULTIME NOTIZIE DA L’ECONOMIA
>